Abbiamo parlato, nelle ultime due settimane, di due tra gli istituti ricompresi nei c.d. quasi contratti, del terzo (l’arricchimento senza giusta causa) parleremo quando delineeremo gli elementi essenziali del contratto.

Ora, ritorniamo a delineare gli aspetti essenziali delle obbligazioni.

Il codice civile detta la disciplina delle obbligazioni e lo fa, in maniera generica, senza distinguere in base alla tipologia di obbligo (di dare, fare o non fare) cui è tenuto il debitore.

Tuttavia, per quattro categorie di obbligazioni detta una particolareggiata ed articolata disciplina.

Si tratta delle:

-(i) obbligazioni pecuniarie, artt. 1277 – 1284 c.c. (di cui ci occuperemo più avanti in quanto la disciplina di queste presuppone collegamenti con numerosi istituti che non abbiamo ancora menzionato);

-(ii) obbligazioni alternative, artt. 1285 – 1291 c.c.;

-(iii) obbligazioni in solido, artt. 1292 – 1313 c.c.;

-(ivi) obbligazioni divisibili ed indivisibili, artt. 1314 – 1320 c.c.

 

Concentriamo l’attenzione sulle obbligazioni alternative, che sono quelle che hanno, sin dall’inizio, ad oggetto due o più prestazioni (di dare, fare o non fare) e dalle quali il debitore si libera eseguendo una sola prestazione.

Sin dall’inizio, pertanto, sono indicate le diverse prestazioni (ciò distingue le obbligazioni alternative da quelle facoltative in cui la prestazione alternativa è articolata in un momento successivo e rileva, in maniera evidente, in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione).

Le obbligazioni alternative possono derivare da un accordo delle parti o per previsione legislativa (ad es. l’art. 1179 che prevede la possibilità di prestare una garanzia reale o personale).

La facoltà di scelta di quale prestazione eseguire tra le due o più dedotte al momento dell’insorgenza dell’obbligazione alternativa può essere attribuita: al creditore, al debitore o a un terno.

Essa può essere soggetta ad un termine, scaduto il quale, la facoltà di scelta passa ad un all’altra parte.

La facoltà può essere esercitata in maniera espressa o tacita e può essere revocata sino all’esecuzione della prestazione o sino a quando le altre prestazioni non divengono impossibili.

Dal momento della scelta (che la dottrina maggioritaria ritiene essere un atto negoziale con la conseguente disciplina) si ha la c.d. concentrazione, ovvero l’obbligazione, da alternativa diviene semplice.

Il Codice delinea attentamente l’ipotesi in cui una o tutte le prestazioni dedotte nell’obbligazione divengano impossibili (art. 1288 – 1289 c.c.).

Per sintetizzare è possibile affermare che:

-(i) se l’impossibilità non è imputabile a nessuno l’obbligazione diviene semplice o, se tutte le prestazioni divengono impossibili, si estingue;

-(ii) se l’impossibilità è imputabile ad una parte, l’altra si libera richiedendo l’esecuzione o eseguendo l’altra prestazione, salvo il risarcimento del danno; se tutte le prestazioni diventano impossibili spetta il risarcimento del danno.

Speriamo di esserVi stati utili.

Il prossimo appuntamento con “Law Beat” per lunedì 26 agosto 2019.

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