Descrizione prodotto

Devono essere effettuate le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di tutti gli atti di disposizione, i provvedimenti e le convenzioni aventi ad oggetto beni immobili.

Ad esempio si trascrivono / iscrivono:

-(i) le sentenze di divisione;

-(ii) i contratti di divisione;

-(iii) i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, sul punto si veda anche il seguente articolo;

-(iv) i pignoramenti immobiliari;

-(v) le ipoteche;

-(vi) le sentenze.

Si tratta di procedure necessarie per tutelare il soggetto a favore del quale sono pronunciati i provvedimenti o assunti gli atti elencati sopra.

Fondamentali a garantire la c.d. pubblicità dell’atto e quindi l’opponibilità rispetto ai terzi nel rispetto del principio di continuità delle trascrizioni.

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