Oggi, concentriamo l’attenzione sulle due particolari tipologie di obbligazioni: le obbligazioni in solido e le obbligazioni divisibili.
In prima battuta: le obbligazioni in solido (disciplinate agli artt. 1292 – 1313 c.c.).
Le obbligazioni solidali sono obbligazioni soggettivamente complesse, poiché una od entrambe le parti dell’obbligazione (la parte creditrice o la parte debitrice) sono rappresentate non da un soggetto, ma da più soggetti.
Sono caratterizzate, quindi, (i) o da una pluralità di debitori che sono chiamati a rispondere per la stessa obbligazione; (ii) o da una pluralità di creditori che possono chiedere ed ottenere l’adempimento della stessa prestazione.
A differenza delle obbligazioni parziarie:
-(i) il singolo debitore, tra i plurimi, può essere tenuto ad eseguire la prestazione per intero a favore del creditore e, poi, sarà suo onere rifarsi, pro quota, sugli altri debitori;
-(ii) il singolo creditore, tra i plurimi, può ricevere l’intera prestazione e poi ridistribuirla agli altri creditori, pro quota.
Sono tre i presupposti delle obbligazioni solidali:
-(i) l’esistenza di una pluralità di creditori o di debitori;
-(ii) l’unicità della prestazione dovuta;
-(iii) l’unicità della fonte dell’obbligazione (in mancanza di tale presupposto, la solidarietà sussiste se viene espressamente prevista e sancita).
La solidarietà passiva tra debitori si presume ogni qualvolta si abbia una pluralità di debitori e non venga previsto diversamente (ad esempio, l’art. 1295 esclude espressamente la solidarietà tra eredi); la solidarietà attiva tra creditori non si presume.
Tuttavia, la solidarietà, come anticipato, ha valore solo nei rapporti esterni:
-(i) una volta eseguita o ricevuta la prestazione il singolo può rifarsi (in regresso) solo pro quota su i soggetti nella sua medesima posizione;
-(ii) le eccezioni personali possono essere fatte valere solo dal soggetto che ne è titolare;
-(iii) i negozi giuridici ed atti, stipulati tra uno dei soggetti in solido e l’altra parte, in linea di generale principio (si vedano gli artt. da 1300 c.c. a 1313 c.c.), estendono i loro effetti nei confronti dei soggetti solidali se hanno efficacia positiva; per alcuni istituti, però, è prevista l’estensione “se non stabilito diversamente” o, viceversa, la non operatività “se non dichiarano di volerne profittare” (si vedano in particolare: 1300, 1301 e 1304 c.c.).
In merito all’efficacia della transazione stipulata tra un debitore in solido ed il creditore si è avuto un ampio dibattito giurisprudenziale che affronteremo quando parleremo del contratto di transazione, disciplinato agli artt. 1965 – 1976 c.c.
Così riassunte le obbligazioni solidali, è possibile rilevare che, normalmente, vengono assoggettate alla descritta disciplina le obbligazioni indivisibili, per natura della prestazione o per il modo in cui la stessa è stata intesa dalle parti.
Le obbligazioni indivisibili si distinguono dalle divisibili che sono quelle la cui prestazione può essere divisa / suddivisa senza perdere la propria rilevanza economica o giuridica (si vedano gli artt. da 1314 a 1320 c.c.).
Il prossimo appuntamento con “Law Beat” per lunedì 2 settembre 2019.
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