Oggi, come anticipato la scorsa settimana, ci occuperemo di uno degli istituti ricompresi nella categoria dei c.d. quasi contratti: la gestione degli affari altrui (artt. 2028 – 2032 c.c.) o, per usare un latinismo da cui si evince l’origine antica dell’istituto, la c.d. negotiorum gestio.

La gestione degli affari altrui rappresenta un’eccezione al divieto di ingerenza nella sfera giuridica altrui, poiché il legislatore, in presenza delle condizioni che vedremo, riconosce rilevanza giuridica ad atti / fatti capaci di incidere sulla sfera di autonomia di un altro soggetto, senza che sia intervenuto un accordo tra le parti od una previsione di legge.

L’istituto si sostanzia in un soggetto (gestore) che inizia a gestire gli affari di un altro soggetto (dominus), in mancanza o nell’impossibilità di quest’ultimo di provvedervi.

La gestione dev’essere (i) utilmente iniziata: il Giudice, chiamato eventualmente a valutare la condotta del gestore, deve poter vedere che quest’ultimo ha agito, almeno nelle sue iniziali intenzioni, per tutelare la sfera giuridica del dominus assente / impossibilitato.

Deve esservi (ii) consapevolezza da parte del gestore che si tratta di un affare altrui (requisito soggettivo dell’istituto).

Il gestore (iii) non deve essere titolare di alcun obbligo di gestire l’affare altrui (ad esempio in conseguenza di un contratto di mandato), ma deve porre in essere ed avviare la gestione con spirito di liberalità (cui conseguirà il rimborso integrale delle spese sostenute).

Il dominus (iv) deve essere impossibilitato nella realizzazione e compimento dell’affare, ma non deve avere proibito la gestione altrui.

In presenza di tali condizioni, l’ordinamento prevede l’insorgenza di alcuni effetti obbligatori:

-(i) il gestore ha l’obbligo di continuare la gestione sino al termine dell’affare o sino all’intervento del dominus; è soggetto alle disposizioni codicistiche in tema di contratto di mandato (in primis, quella di agire con la diligenza del buon padre di famiglia)

-(ii) il dominus ha l’obbligo di tenere indenne il gestore non con un mero indennizzo, ma mediante la restituzione di tutte le spese e dei relativi interessi.

E’ possibile operare una distinzione tra gestione rappresentativa (quando il gestore agisce in nome e per conto del dominus) e gestione non rappresentativa (quando il gestore agisce solo nell’interesse del dominus).

Qualora manchi, all’inizio, la consapevolezza di gestire un affare altrui:

-da parte del dominus, sarà necessaria la ratifica della gestione e delle conseguenze della stessa;

-il gestore potrà rifarsi mediante l’azione di arricchimento senza causa (che analizzeremo tra due settimane).

Nel caso in cui la gestione, seppur utilmente iniziata, abbia prodotto effetti sfavorevoli, il dominus, potrà agire nei confronti del gestore ai sensi della disciplina dell’illecito ex art. 2043 c.c.

Speriamo di esserVi stati utili.

Il prossimo appuntamento con “Law Beat” per lunedì 29 luglio 2019.

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