Il pignoramento costituisce l’atto iniziale della procedura esecutiva immobiliare; esso viene notificato, mediante l’atto di precetto, al debitore e successivamente trascritto presso i Registri Immobiliari.

Il primo e vero atto esecutivo del pignoramento è quello dell’espropriazione forzata. La notificazione dell’ingiunzione al debitore produce l’effetto dell’indisponibilità del bene pignorato.

Se la trascrizione di questo è eseguita erroneamente, l’atto di pignoramento è invalido; l’invalidità deve essere sanata attraverso una nuova notifica dell’atto ed una ulteriore trascrizione; ZEROCRAZIA mette a disposizione la sua professionalità per evitarti tali inconvenienti.

Ti segnala inoltre l’opportunità di procedere, prima della trascrizione, ad una visura ipotecaria, per verificare la titolarità del bene da pignorare in capo al soggetto ed eventuali formalità pregiudizievoli.

Per procedere alla trascrizione occorre presentare copia notificata del pignoramento ad uso trascrizione (in bollo), munita del timbro di non opposizione. Effettuata la trascrizione, verrà restituita, a cura dell’Ufficio, copia della relativa nota.

Il Pignoramento può assumere diverse forme:

• Il pignoramento immobiliare che ha per oggetto i beni immobili

• Il pignoramento mobiliare che ha per oggetto cose mobili

• Il pignoramento presso terzi che ha per oggetto beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo

 

Al contrario del precetto che è un atto del creditore,  il pignoramento rappresenta un atto dell’ufficiale giudiziario, il quale lo predispone dopo che il creditore ha provveduto a notificare al debitore il titolo esecutivo ed il precetto.

La notifica deve essere fatta entro 90 giorni da quella del precetto. Nell’intimazione al debitore, l’ufficiale giudiziario deve indicare esattamente il credito per cui si procede e i beni che si intendono pignorare.

Laddove il debitore sia un imprenditore commerciale, sempre nel caso di pignoramento insufficiente e su richiesta e a spese del creditore procedente, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare il luogo dove sono tenute le scritture contabili. Quindi procede alla nomina di un professionista che le esamini al fine di individuare beni e crediti pignorabili.