Oggi, dopo aver introdotto le obbligazioni delineandone la nozione, cercheremo di individuare le c.d. fonti di tali rapporti giuridici obbligatori.

L’art. 1173 del codice civile indica tre possibili fonti delle obbligazioni:

  • (i) il contratto;
  • (ii) il fatto illecito;
  • (iii) “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle.

I contratti, su cui ci soffermeremo ampliamente tra qualche settimana, sono gli accordi che possono intervenire tra due o più parti (anche se è necessario dire che taluno configura, anche, il contratto unilaterale) disciplinati dall’art. 1321 c.c. e seguenti.

Il fatto illecito, ovvero quel fatto che, doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto è disciplinato dall’art. 2043 c.c. e seguenti, ed anche ad esso dedicheremo molta attenzione.

Più problematica è, invece, l’individuazione della terza fonte di obbligazioni: “I fatti e gli atti idonei a produrle”.

Di norma sono fatti confluire in questa categoria:

  • gli obblighi alimentari (di cui parleremo, affrontando il c.d. diritto di famiglia);
  • la custodia dei beni (quando la stessa è estranea ad un accordo negoziale);
  • la mediazione allorquando non venga riferito il nominativo del contraente (art. 1762 c.c.);
  • l’assicurazione in nome altrui (art. 1890 c.c.);
  • le promesse unilaterali (disciplinate dall’art. 1987 all’art. 1991 c.c.);
  • la gestione degli affari altrui (artt. 2028 – 2032 c.c.);
  • il pagamento dell’indebito (2033 – 2040 c.c.);
  • l’arricchimento senza giusta causa (artt. 2041- 2042 c.c.);
  • le prestazioni lavorative in nero.

 

Si tratta di un elenco, non tassativo, in cui sono fatti confluire numerosi istituti in forza dell’interpretazione della prassi normativa e giudiziaria.

Di certo: rientrano nella categoria dei fatti e degli atti idonei a produrre le obbligazioni i c.d. quasi contratti.

Tale locuzione è un concetto giuridico risalente al diritto romano in cui rientrano i già menzionati:

  • gestione degli affari altrui;
  • il pagamento dell’indebito
  • l’arricchimento senza giusta causa.

Per taluni si tratta di rapporti contrattuali di fatto, ma la nozione e la definizione sarà più chiara la prossima settimana, quando ci concentreremo proprio su questi istituti.

Speriamo di esserVi stati utili.

Il prossimo appuntamento con “Law Beat” per lunedì 22 luglio 2019.

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